La cambiale: tutto quanto c’è da sapere

cambiale

La cambiale è un titolo di credito che attribuisce, al suo legittimo possessore, il diritto ad incassare la somma in essa riportata, alla scadenza e nel luogo indicati. In senso più propriamente tecnico, si tratta di un titolo di credito all’ordine, formale, astratto ed esecutivo.

Per quest’ultimo requisito è indispensabile che essa sia provvista di bollo, nella misura del 12 per mille (o 11 nel pagherò) dell’importo indicato. La formalità è quella prevista, nell’ordinamento legislativo italiano, dalla cosiddetta legge cambiaria (art. 1 del R.D. n. 1669 del 1933). Distinguiamo, abitualmente, due tipologie di cambiali: il pagherò, o anche vaglia cambiario, e la tratta, o cambiale tratta. Il primo contiene una promessa di pagamento. Prevede quindi le figure del debitore (firmatario-emittente) e quella del beneficiario (detto anche prenditore). La seconda, di uso più ricorrente, contiene un ordine di pagare.

Ci sarà quindi il traente (firmatario-beneficiario) e il trattario (debitore). Trattandosi di un titolo, come visto, all’ordine, il pagherò e/o la tratta possono essere girati a una terza persona (che ne diventa quindi il prenditore). La girata si può ripetere più volte. Ma può essere anche inibita dalla  clausola, trascritta sul titolo, NON ALL’ORDINE o NON TRASFERIBILE. In questo caso, sul retro del titolo, ci sarà solo la girata per l’incasso.

Siamo in presenza, quando parliamo della cambiale, di un titolo astratto, perché da esso non si evince il rapporto che ne determina l’emissione. Vediamo gli elementi essenziali che compongono il titolo: la dicitura cambiale; l’ordine (o la promessa) di pagare la somma stabilita; i dati anagrafici, compreso il Codice Fiscale, del debitore; il luogo del pagamento; la scadenza; il luogo e la data di emissione; il nominativo del beneficiario; l’importo, sia in cifre che in lettere; la firma dell’obbligato (nel Pagherò) o del traente (nella cambiale-tratta).

MANCATO PAGAMENTO

Il mancato pagamento: trattandosi di titolo esecutivo, come accennato, la cambiale, se non pagata, produce effetti immediati. Il creditore, tramite un Notaio o il Segretario Comunale, può notificare al debitore l’atto di precetto, in cui è contenuta l’intimazione al pagamento nel termine di 10 giorni, oltre i quali avrà diritto di rivolgersi ad un Ufficiale Giudiziario, che provvederà al pignoramento dei beni del debitore fino all’importo del credito vantato. Il protesto, invece, viene levato dal Notaio nel termine di due giorni feriali dalla data della scadenza. E viene reso pubblico tramite la Camera di Commercio, competente per territorio, sul Bollettino dei protesti, e presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale. Per la durata massima di cinque anni.

GIRATA E AZIONE DI REGRESSO

La girata e l’azione di regresso: la levata del protesto garantisce il “prenditore” della cambiale a rivalersi verso tutti ed ognuno dei giranti, fino ad arrivare al traente, nella tratta, e al firmatario nel pagherò.

DOMICILIAZIONE CAMBIARIA

La domiciliazione cambiaria: il pagamento della cambiale va effettuato, di norma, se non diversamente previsto, al domicilio del debitore (firmatario o traente). Se si sceglie un diverso indirizzo per il pagamento, avremo la cosiddetta domiciliazione cambiaria che, in genere, scegliendo una banca per tale scopo, sarà anche domiciliazione bancaria. È obbligatoria, in tal caso, la scritta, sul titolo, “cambiale domiciliata” con l’indicazione dell’Agenzia e della Banca presso le quali si intende pagare. Palesemente, si tratterà della Banca dove il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente.

AVALLO

L’avallo: una persona che presta una sua personale garanzia, a favore del debitore, si definisce avallante. È una persona estranea al rapporto sottostante tra beneficiario e debitore, ma che diventa obbligata per legge, se la persona per la quale garantisce risulta insolvente. Per la legge cambiaria, l’avallante e l’avallato sono trattate alla stessa maniera, fino al protesto.

SCONTO CAMBIARIO

Lo sconto cambiario è la procedura mediante la quale un correntista, che sia portatore legittimo di cambiali, può anticiparne l’incasso mediante l’accredito sul conto del cosiddetto netto ricavo. Dato dalla differenza tra importo nominale dei titoli e lo sconto che la banca trattiene per l’anticipazione che concede.

ACCETTAZIONE

L’accettazione è un istituto che riguarda unicamente la cambiale-tratta. Con essa, il trattario si obbliga verso il traente, o comunque verso il legittimo portatore, a pagare la somma indicata entro la scadenza prevista. Una tratta che non sia accettata, secondo l’art. 634 del codice di procedura civile, non costituisce prova scritta. Difatti la legge cambiaria stabilisce che il trattario, con l’accettazione, da semplice designato a pagare nella tratta “semplice” diventa obbligato principale per il pagamento, allo stesso modo del firmatario del pagherò.

LA CAMBIALE IN BIANCO

La cambiale in bianco è un titolo particolare, per il quale l’art 14 della legge cambiaria prevede testualmente quanto segue: “Se una cambiale, incompleta quando fu emessa, viene completata in contrasto agli accordi interceduti, la inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.”